Emergenza sanitaria e operazioni di scrutinio a conclusione dell’a.s. 2020/2021

Il riferimento per l’organizzazione delle prossime attività di scrutinio è l’art. 73, comma 2-bis, della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, prorogata al 31 luglio 2021, prevede:
le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297“.

MinisteroIstruzione

Ferma la finalità della norma richiamata, volta a contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, così come l’esercizio delle prerogative dirigenziali dei destinatari della presente, le operazioni di scrutinio potranno dunque essere svolte da collegi riuniti in presenza o da remoto, avuto riguardo alle specifiche situazioni territoriali e di contesto.

In presenza o a distanza – come concretamente possibile – l’auspicio è che le prossime operazioni di scrutinio siano occasione per riflettere, insieme, sul significato della valutazione. Ovvero, nei prossimi incontri collegiali andranno valutati – come sempre – gli apprendimenti di ciascuno, considerando le condizioni personali e di contesto, l’insegnamento prestato e tenendo a mente quella che potremmo chiamare la dimensione “dell’iceberg” … ciò che si può vedere e magari misurare, è infinitamente meno rilevante di ciò che è nascosto sotto la superficie.

m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000823.28-05-2021.pdf

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