Chiarimenti in merito all’assegnazione di supplenze brevi
Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020: chiarimenti.
Ai fini di una corretta applicazione delle procedure, si intende ulteriormente evidenziare quanto riportato nell’articolo 14, comma 2, della citata ordinanza ministeriale e più precisamente: “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b).”.
m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0028725.21-09-2020.pdf
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