Ordinanza Ministeriale 17 aprile 2020, n. 197
Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020
Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi.
La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.
Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe.
Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2020.
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